Art. 7.
L' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 , e' sostituito dal seguente:
"L'esecuzione delle volture catastali e' soggetta alla imposta del 4 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o determinato a norma del precedente art. 3.
Per gli atti di trasferimento immobiliare soggetti alla imposta sul valore aggiunto, l'imposta di cui al primo comma e' dovuta nella misura fissa di lire ventimila".
L' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 , e' sostituito dal seguente:
"L'esecuzione delle volture catastali e' soggetta alla imposta del 4 per mille sul valore dei beni immobili, rustici ed urbani, accertato agli effetti delle imposte di registro e di successione o determinato a norma del precedente art. 3.
Per gli atti di trasferimento immobiliare soggetti alla imposta sul valore aggiunto, l'imposta di cui al primo comma e' dovuta nella misura fissa di lire ventimila".