Articolo 4 del Decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373
Articolo 3Articolo 5
Versione
30 dicembre 2000
Art. 4. Attivita' illecite 1. Sono vietate le seguenti attivita':
a) la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio ovvero il possesso a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);
b) l'installazione, la manutenzione o la sostituzione a fini commerciali di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g);
c) la diffusione con ogni mezzo di comunicazioni commerciali per promuovere la distribuzione e l'uso di dispositivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g).
Entrata in vigore il 30 dicembre 2000
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