Art. 3. Mercato interno 1. Sono consentite la fornitura di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro, nonche' la libera circolazione dei dispositivi per l'accesso condizionato, fermo restando il disposto del comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78 .
Nota all' art. 3:
- Per la legge 29 marzo 1999, n. 78 , comma 2, art. 2, vedi nelle note alle premesse.
Nota all' art. 3:
- Per la legge 29 marzo 1999, n. 78 , comma 2, art. 2, vedi nelle note alle premesse.