Articolo 3 del Decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373
Articolo 2Articolo 4
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30 dicembre 2000
Art. 3. Mercato interno 1. Sono consentite la fornitura di servizi protetti o di servizi connessi aventi origine in un altro Stato membro, nonche' la libera circolazione dei dispositivi per l'accesso condizionato, fermo restando il disposto del comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 marzo 1999, n. 78 .
Nota all' art. 3:
- Per la legge 29 marzo 1999, n. 78 , comma 2, art. 2, vedi nelle note alle premesse.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2000
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