Legge 14 ottobre 1999, n. 399

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      Versioni del testo

      • Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994.
      • Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 del trattato stesso.
      • Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 19 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
        2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.