Articolo 7 del Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9
Articolo 6Articolo 8
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13 febbraio 1997
Art. 7. Funzioni amministrative in materia elettorale 1. La regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.
2. Gli uffici periferici dello Stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attivita' elettorale.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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