Art. 7. Funzioni amministrative in materia elettorale 1. La regione disciplina il procedimento di elezione negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la fissazione e l'indizione dei comizi elettorali.
2. Gli uffici periferici dello Stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attivita' elettorale.
2. Gli uffici periferici dello Stato assicurano la collaborazione, se richiesta, alla gestione dell'attivita' elettorale.