Articolo 9 del Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9
Articolo 8Articolo 10
Versione
13 febbraio 1997
Art. 9. Ordinamento della finanza locale 1. Spetta alla regione disciplinare la finanza locale, l'ordinamento finanziario e contabile, l'amministrazione del patrimonio e i contratti degli enti locali.
2. La regione finanzia gli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, salvo il disposto di cui al comma 3.
3. Lo Stato assicura ai comuni, alle province e agli altri enti locali della regione il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale ad essi delegate o attribuite, nella misura determinata dalla normativa statale.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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