Art. 8. Circoscrizioni provinciali 1. Nella materia di cui all'articolo 4, numero 1-bis), dello statuto speciale e' ricompresa la revisione delle circoscrizioni provinciali, l'istituzione di nuove province e la loro soppressione, su iniziativa dei comuni, sentite le popolazioni interessate. Resta ferma la facolta' dello Stato di non istituire propri uffici decentrati nelle nuove province e di mantenerli nelle province soppresse.
2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.
Nota all'art. 8:
- Il numero 1-bis) dell'art. 4 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prevede che la regione ha potesta' legislativa nelle materie:
"1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni".
2. L'eventuale istituzione da parte della regione di aree metropolitane comporta la revisione delle circoscrizioni provinciali interessate.
Nota all'art. 8:
- Il numero 1-bis) dell'art. 4 dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia prevede che la regione ha potesta' legislativa nelle materie:
"1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni".