Articolo 15 del Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9
Articolo 14Articolo 16
Versione
13 febbraio 1997
Art. 15. Personale degli enti locali 1. Spetta alla regione disciplinare l'ordinamento del personale dei comuni, delle province e degli altri enti locali.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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