Articolo 6 del Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 febbraio 1997
Art. 6. Controllo sugli enti locali 1. La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali.
2. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico.
3. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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