Articolo 2 del Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9
Articolo 1Articolo 3
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13 febbraio 1997
Art. 2. Ordinamento degli enti locali 1. La regione, nel rispetto degli articoli 5 e 128 della Costituzione , nonche' dell'articolo 4 dello statuto di autonomia, fissa i principi dell'ordinamento locale e ne determina le funzioni, per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali. Note all' art. 2 :
- L' art. 5 della Costituzione prevede che "La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il piu' ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento".
- L' art. 128 della Costituzione prevede che: "Le province e i comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni".
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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