Articolo 4 del Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9
Articolo 3Articolo 5
Versione
13 febbraio 1997
Art. 4. Funzioni amministrative riservate allo Stato 1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalita' organizzata, nonche' quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.
2. Resta altresi' di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonche' servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente