Art. 4. Funzioni amministrative riservate allo Stato 1. Restano di competenza degli organi dello Stato le funzioni in materia di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, di lotta alla criminalita' organizzata, nonche' quelle in materia di protezione civile esercitate nell'interesse nazionale.
2. Resta altresi' di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonche' servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.
2. Resta altresi' di competenza degli organi dello Stato il controllo sui servizi dello stato civile, anagrafe, leva militare, servizio elettorale, nonche' servizi di statistica limitatamente alle funzioni proprie dell'Istituto nazionale di statistica.