Art. 3. Trasferimento di funzioni amministrative 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 sono trasferite all'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto speciale, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato comprese quelle di intervento sostitutivo.
Nota all'art. 3:
- L'art. 8 dello statuto speciale delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia prevede che: "Art. 8. - La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica".
Nota all'art. 3:
- L'art. 8 dello statuto speciale delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia prevede che: "Art. 8. - La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica".