Articolo 3 del Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9
Articolo 2Articolo 4
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13 febbraio 1997
Art. 3. Trasferimento di funzioni amministrative 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4 sono trasferite all'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto speciale, tutte le attribuzioni amministrative concernenti gli enti locali precedentemente esercitate da organi centrali o periferici dello Stato comprese quelle di intervento sostitutivo.
Nota all'art. 3:
- L'art. 8 dello statuto speciale delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia prevede che: "Art. 8. - La regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica".
Entrata in vigore il 13 febbraio 1997
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