Art. 3. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento, il quale continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del citato decreto legislativo.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) l'abrogazione del presente provvedimento, il quale continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del citato decreto legislativo.