Art. 1. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35))
L\'art. 1, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364 ha stabilito, tra l\'altro, che nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa, alla data del 26 settembre 1994, nelle regioni Marche ed Umbria, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1997, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tributari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settembre 1997 al 31 dicembre 1997. In relazione alle disposizioni recate dall\'art. 3, commi da 68 a 75-bis della legge 23 dicembre 1996, n. 662 cosi\' come modificato dall\'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge 28 …
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