Articolo 18 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 23
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3 febbraio 2004
Articolo 18
Le Autorita' competenti dei due Paesi esamineranno, in caso di necessita', le condizioni di applicazione del presente Accordo al fine di risolvere le difficolta' sorte nell'applicazione delle proprie disposizioni. Analogamente, studieranno le modifiche necessarie al fine di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune dei due Paesi.
Esse si riuniranno, nell'ambito di una Commissione mista che avra' luogo, di massima, una volta ogni due anni alternativamente in ciascun Paese. Nonostante cio', potra' essere convocata una riunione straordinaria a richiesta di una delle due Autorita' competenti, specialmente nel caso di modifiche legislative importanti o della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso che l'Accordo incontri difficolta' particolarmente gravi nella sua applicazione.
In concreto, esamineranno se l'equilibrio numerico e percentuale delle coproduzioni e' stato rispettato.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004
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