Articolo 9 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 23
Articolo 8Articolo 10
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3 febbraio 2004
Articolo 9
Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori).
Ai fini dell'equilibrio finanziario e del numero dei film potranno essere presi in considerazione i film nazionali italiani e uruguaiani distribuiti e/o diffusi in Uruguay e in Italia che abbiano ottenuto un minimo garantito da parte del distributore e/o un preacquisto da parte di un canale televisivo.
La Commissione mista prevista dall'articolo 18 del presente Accordo esaminera' il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adottera' le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004
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