Articolo 20 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 23
Articolo 19
Versione
3 febbraio 2004
Articolo 20
II presente Accordo entrera' in vigore dopo trenta giorni dalla ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicato ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per l'approvazione.
Il presente Accordo avra' durata biennale e sara' rinnovato tacitamente per periodi successivi di durata identica, salvo parere contrario di una qualsiasi delle Parti, notificato per via diplomatica all'altra Parte almeno tre mesi prima della data del rinnovo.
Ciascuna Parte potra' denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avra' effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica.
La risoluzione anticipata dei presente Accordo non avra' effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validita'.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Montevideo il tredici marzo 2001.
in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.



PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
ITALIANA ORIENTALE DELL'URUGUAY


Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente