Articolo 11 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 23
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 febbraio 2004
Articolo 11
Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti
Nello stesso modo, autorizzera' l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo e facilitera' l'ingresso e il soggiorno nel proprio Paese del personale addetto alla produzione.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004
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