Articolo 7 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 23
Articolo 6Articolo 8
Versione
3 febbraio 2004
Articolo 7
I film devono essere realizzati da registi italiani (o provenienti da un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani, con la partecipazione di tecnici o interpreti di nazionalita' italiana (o appartenenti ad un Paese dell'Unione Europea), o uruguaiani.
Potra' essere ammessa la partecipazione di interpreti e di tecnici diversi da quelli menzionati nel paragrafo precedente, considerate le esigenze del film e dopo accordo tra le Autorita' competenti dei due Paesi.
La riprese devono essere effettuate nel territorio dei Paesi coproduttori; potranno essere concesse deroghe per ragioni artistiche dalle Autorita' competenti.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente