Articolo 13 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 23
Articolo 12Articolo 14
Versione
3 febbraio 2004
Articolo 13
Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate:
a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria.
b) Nel caso di film per i quali vi e' una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al contingente dei Paese che ha le migliori condizioni di esportazione.
c) In caso di difficolta', il film sara' assegnato al contingente del Paese di origine dei produttore.
d) Se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilita' di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilita'.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004
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