Articolo 16 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 23
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Versione
3 febbraio 2004
Articolo 16
In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita, film realizzati in ciascuno dei due Paesi che rispondano alle seguenti condizioni:
1) Avere una qualita' tecnica e un valore artistico spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; queste caratteristiche dovranno essere riconosciute dalle Autorita' competenti dei due Paesi.
2) Avere un costo uguale o superiore a 1.200 milioni di lire o l'equivalente in pesi uruguaiani.
3) Comportare una partecipazione minoritaria del 20% (venti per cento), che potra' essere limitata all'ambito finanziario, in conformita' al contratto di coproduzione; nel caso che il preventivo di costo del film sia superiore a 2400 milioni di lire italiane o l'equivalente in pesi uruguaiani, l'apporto minoritario puo' essere ridotto sino a non meno del 10% (dieci per cento); eccezionalmente le Autorita' competenti potranno approvare percentuali di partecipazione finanziaria superiore al 20 % (venti per cento).
4) Avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalita' dalla legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni caso la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario puo' essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari.
5) Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla distribuzione degli incassi.
Il beneficio della coproduzione bilaterale sara' concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso per caso, dalle Autorita' italiane e uruguaiane competenti.
In ogni caso nel computo globale delle coproduzioni finanziarie dovra' aversi un numero uguale di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria uruguaiana, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovendo essere equilibrati; ai fini del suddetto equilibrio potra' tenersi conto di quanto disposto nel secondo paragrafo dell'articolo 9 dei presente Accordo.
Se nel corso di due anni, il numero di film rispondenti alle condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione mista di cui all'articolo 18 si riunira' allo scopo di esaminare se l'equiliibrio finanziario e' rispettato e determinare se altre opere cinematografiche possono essere ammesse al beneficio della coproduzione.
Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa tenersi, le Autorita' competenti potranno ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria, a condizione di reciprocita', caso per caso, film che soddisfino a tutte le condizioni suindicate.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004
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