Articolo 19 - Accordo della Legge 10 gennaio 2004, n. 23
Articolo 18Articolo 20
Versione
3 febbraio 2004
Articolo 19
Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle Parti Contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.
Entrata in vigore il 3 febbraio 2004
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