Articolo 1 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 2
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28 gennaio 1958
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26 maggio 2000
Art. 1. (Servizi di distribuzione e vendita
dell'Amministrazione dei monopoli)

I servizi di distribuzione e vendita, dei generi di monopolio sono disimpegnati da:
a) Ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato;
b) Depositi;
c) Sezioni vendita dei depositi;
d) Magazzini di vendita;
e) Rivendite.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 FEBBRAIO 2000, N. 115)) ((13)) I depositi, le sezioni vendita ed i magazzini di vendita sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro per le finanze.
Le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Ispettorati compartimentali, secondo le norme di questa legge.
I depositi, le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono direttamente dagli Ispettorati compartimentali.
Per quanto concerne l'approvvigionamento dei generi le sezioni vendita, i magazzini di vendita e le rivendite dipendono rispettivamente dal deposito, sezione vendita o magazzino di vendita cui sono aggregati.
Il regolamento stabilisce le attribuzioni amministrative e contabili dei funzionari preposti agli Ispettorati compartimentali, al depositi ed alle sezioni vendita, nonche' le relative responsabilita'.
----------------- AGGIORNAMENTO (13) Il D.P.R. 7 febbraio 2000, n. 115 ha disposto (con l'art. 1) l'abrogazione del comma 2 del presente articolo "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6".
Entrata in vigore il 26 maggio 2000
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