Articolo 4 della Legge 22 dicembre 1957, n. 1293
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 gennaio 1958
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Versione
12 febbraio 2004
Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R.15 DICEMBRE 2003, N. 385))
Entrata in vigore il 12 febbraio 2004
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