Art. 27. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
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7 luglio 1946
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19 giugno 2006
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Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27172Massima: […] Tale principio, in particolare, non è invocabile, in riferimento al nuovo regime della responsabilità disciplinare introdotto dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis, inserito dall'art. 1, comma terzo, lettera q), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il quale, nel far salvo il principio che la nuova normativa si applica solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, si limita a stabilire che per i procedimenti promossi successivamente, ma aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore, continua ad applicarsi la normativa precedente, solo se più favorevole.Massima: In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine di un anno dalla richiesta del P.G., entro il quale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, deve intervenire a pena di estinzione la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non trova applicazione, in forza del principio generale "tempus regit actum", nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione (peraltro modificata dall'art. 1, comma terzo, lettera g), della legge 24 ottobre 2006, n. 269).Leggi di più...
- esclusione·
- conseguenze·
- fondamento·
- condizioni·
- necessità·
- fattispecie·
- natura amministrativa·
- sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura·
- sussistenza anche in riferimento alle indagini preliminari·
- correlazione fra accusa contestata e sentenza·
- dovere di astensione·
- illecito disciplinare·
- configurabilità·
- intento di assicurarsi un trattamento privilegiato·
- sentenze pronunciate in data anteriore al 19 giugno 2006
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2007, n. 20603Massima: In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l'art. 366 bis cod. proc. civ., […]Massima: In tema di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, a seguito del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e della legge 24 ottobre 2006, n. 269, le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 2006, […]Leggi di più...
- procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 2006·
- sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura·
- applicabilità dell'art. 366 bis cod. proc. civ·
- individuazione·
- impugnazioni·
- vizi di motivazione·
- criteri·
- sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40·
- ricorso per cassazione·
- efficacia decorrente dal 19 giugno 2006·
- conseguenze·
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- fattispecie·
- formulazione dei motivi del ricorso
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/2013, n. 1771Massima: In base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 17 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la comunicazione all'incolpato dell'avvenuto deposito del fascicolo delle indagini effettuate dal P.G. e delle sue richieste conclusive, con facoltà per il primo di prenderne visione ed estrarne copia ai fini della presentazione di una memoria difensiva, è idonea ad assicurare i diritti di contraddittorio e di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., così escludendosi la necessità di comunicazione all'incolpato anche della data dell'udienza camerale per la decisione sulla richiesta di non luogo a procedere. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- disciplina del codice di procedura civile·
- sufficienza per esercizio del diritto di difesa e contraddittorio·
- ragioni·
- sussistenza·
- esclusione·
- comunicazione all'incolpato e sua facoltà di prenderne visione ed estrarne copia·
- configurabilità·
- possibilità di deposito di memoria difensiva·
- estensibilità della disciplina del processo penale al procedimento disciplinare·
- fattispecie·
- applicabilità·
- limiti·
- deposito del fascicolo delle indagini e richieste del procuratore generale·
- necessità
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/01/2007, n. 17Massima: In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'art. 32 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, introdotto dall'art. 1 comma 3 lett. q della legge n. 269 del 2006, deriva che soltanto se il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina (verificatasi il 19 giugno 2006), ma per fatti commessi precedentemente, […]Leggi di più...
- fattispecie·
- nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 109 del 2006·
- configurabilità·
- fondamento·
- termine di decadenza di un anno ex art. 59 del d. p.r. n. 916 del 1959·
- comportamento del magistrato·
- limiti·
- applicabilità retroattiva in caso di "favor rei"·
- inapplicabilità in caso di pendenza del procedimento penale nei confronti del magistrato·
- disciplina della magistratura·
- ordinamento giudiziario·
- procedimento disciplinare
- 5. Corte Cost., sentenza 29/10/1999, n. 403Provvedimento: […] al fine di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intero sistema normativo risultante, oltre che dall'art. 379 cod. proc. civ., dagli artt. 14 e 17 della legge n. 195 del 1958, dagli artt. 59 e 60 del d.P.R. n. 916 del 1958 e dall'art. 27 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Guarentigie della magistratura), nella parte in cui attribuiscono anche al Procuratore generale presso la Corte di cassazione, oltre che al Ministro di grazia e giustizia, […]Leggi di più...
- giudizio innanzi alla corte di cassazione·
- piena idoneita' della prevista procedura ad assicurare il principio del contraddittorio·
- discussione·
- non fondatezza della questione.·
- sent. 403/99. processo civile·
- insussistenza