Art. 30. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
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7 luglio 1946
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19 giugno 2006
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- 1. Postilla a Il controverso requisito della permanenza in servizio del consigliere C.S.M. la decisione spetta al giudice ordinario (nota a Cons. St., Sez. V, 7…Enrico Zampetti · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
[…] Conseguentemente, rispetto a una qualificazione in termini provvedimentali, la giurisdizione sulla controversia apparterrebbe al giudice amministrativo, dal momento che, in base ai tradizionali criteri di classificazione, la situazione giuridica incisa dalla delibera avrebbe la consistenza dell'interesse legittimo, non potendo comunque ricondursi al diritto di elettorato passivo così come concretamente configurato a livello legislativo. […]
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Giurisprudenza • 15
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 12/12/2022, n. 16599Provvedimento: […] ha esercitato la facoltà di sospendere dalle funzioni i giudici di pace che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 30 e 31, secondo comma, del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (formalmente abrogati dall'art. 31. d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e sostituiti dagli artt. 21 e 22 dello stesso decreto legislativo), avendo ritenuto che, nel caso in questione, ricorresse l'ipotesi facoltativa di sospensione di cui all'art. 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, […]Leggi di più...
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- 2. TAR Roma, sez. I, sentenza 14/05/2018, n. 5281Provvedimento: […] secondo cui “il giudice di pace può essere sospeso dalle funzioni anche quando ricorrano i casi di cui agli artt. 30 e 31, comma 2, regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 51”, deducendo che per i giudici di pace sarebbe prevista solo la c.d. sospensione obbligatoria o quella conseguente a procedimento disciplinare, […] e non anche la sospensione definita come facoltativa, riguardante “il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo”, di cui al comma 3 dell'art. 31 del r. d.lgs. n. 511/1946; e che tale conclusione andrebbe mantenuta ferma malgrado l'intervento abrogativo disposto dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 109 del 23.02.2006, […]Leggi di più...
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- 3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/08/2020, n. 5162Provvedimento: […] 7.2.1. Con il provvedimento impugnato in primo grado, il Plenum del CSM, “ Vista la memoria difensiva depositata in data 17 gennaio 2017 dal -OMISSIS- ” e “ Visto l'art. 18, comma 4, del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198 che attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura la facoltà di sospendere dalle funzioni i giudici di pace che si trovino nelle condizioni di cui agli artt. 30 e 31, secondo comma, del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (formalmente abrogati dall'art. 31. D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e sostituiti dagli artt. 21 e 22 dello stesso decreto legislativo) ”, ha disposto la misura della sospensione di cui all'art. 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109.Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27172Massima: […] Tale principio, in particolare, non è invocabile, in riferimento al nuovo regime della responsabilità disciplinare introdotto dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis, inserito dall'art. 1, comma terzo, lettera q), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il quale, nel far salvo il principio che la nuova normativa si applica solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, si limita a stabilire che per i procedimenti promossi successivamente, ma aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore, continua ad applicarsi la normativa precedente, solo se più favorevole.Massima: In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine di un anno dalla richiesta del P.G., entro il quale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, deve intervenire a pena di estinzione la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non trova applicazione, in forza del principio generale "tempus regit actum", nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione (peraltro modificata dall'art. 1, comma terzo, lettera g), della legge 24 ottobre 2006, n. 269).Leggi di più...
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- sentenze pronunciate in data anteriore al 19 giugno 2006
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/12/2007, n. 25815Massima: In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, l'art. 13, comma 2, d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 ha introdotto la misura cautelare del trasferimento d'ufficio, prevedendo che la destinazione in via cautelare e provvisoria del magistrato ad altra sede e funzione possa essere adottata soltanto ove sussistano gravi motivi di fondatezza dell'azione disciplinare e ricorrano motivi di particolare urgenza, previa instaurazione di un procedimento in contraddittorio con il magistrato stesso e con la più ampia garanzia del diritto di difesa. È, […]Massima: In materia di procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati, la domanda di trasferimento presentata da un magistrato nei confronti del quale il Ministro della giustizia abbia richiesto l'applicazione della misura cautelare del trasferimento d'ufficio, di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, non fa venir meno i motivi di particolare urgenza previsti dalla norma per disporre la citata misura cautelare, potendo ritenersi che essi vengano meno soltanto nella eventualità in cui il magistrato sia stato già effettivamente trasferito ad altro incarico.Leggi di più...
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