Articolo 19 del Regio decreto-legislativo 31 maggio 1946, n. 511
Articolo 18Articolo 20
Versione
7 luglio 1946
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19 giugno 2006
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
Entrata in vigore il 19 giugno 2006
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