Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
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7 luglio 1946
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19 giugno 2006
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Commentario • 1
- 1. Sull'esclusione degli arrestati in esecuzione di procedure MAE oVittorio Gaeta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
[…] che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari..."), il decreto legislativo nr. 109 del 2006 ha tipizzato le ipotesi di responsabilità disciplinare, per le quali, quindi, […] L'esclusione dal campo di operatività delle innovazioni legislative delle procedure di MAE o estradizione perché "non strettamente attinenti alla problematica del sovraffollamento carcerario" è certamente il frutto di un'assenza di informazioni, anzitutto statistiche, sulla incidenza di tali procedure nella situazione penitenziaria. […]
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Giurisprudenza • 12
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 11/04/2022, n. 4232Provvedimento: […] ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'18 R.D. LEGISLATIVO N. 511 DEL 1946, ANCHE IN COMBINAZIONE CON L'ART. 30 D.LGS. […] Come osservato dalla giurisprudenza, ne consegue, “ considerata la inequivoca volontà legislativa di non estendere l'applicazione del d.lgs. n. 109 del 2006 ai magistrati amministrativi e ritenuto, ovviamente, non ipotizzabile l'assenza di una regolamentazione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati amministrativi ”, che il rinvio contenuto nell'art. 32 l. n. 186 del 1982, […]Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- principio di specificità della contestazione·
- violazione della privacy·
- tutela della dignità delle persone·
- responsabilità disciplinare dei magistrati amministrativi·
- acquisizione delle prove·
- illegittimità degli atti amministrativi·
- conciliazione extragiudiziale·
- uso strumentale del potere disciplinare·
- violazione del diritto di difesa·
- tutela delle libertà fondamentali·
- libertà di ricerca e di insegnamento·
- violazione delle norme regolamentari·
- procedimento disciplinare·
- ricusazione dei membri del consiglio di presidenza
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/07/2009, n. 16557Massima: In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'ultrattività della legge anteriore più favorevole è prevista dall'art. 32-bis, comma secondo, del d.lgs. n. 109 del 2006 esclusivamente in riferimento alle condotte poste in essere e compiutamente esauritesi in data anteriore al 19 giugno 2006, mentre alle condotte successive, quand'anche iniziatesi nel vigore della precedente disciplina ma protrattesi oltre la predetta data, si applicano esclusivamente le nuove disposizioni, senza alcuna possibilità di scissione, quanto all'apprezzamento della gravità del fatto, dell'unica condotta permanentemente lesiva dell'interesse tutelato.Massima: Il ritardo nel deposito delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari integra l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006, qualora risulti reiterato, grave e ingiustificato, mentre la scarsa laboriosità del magistrato, che è indice di non giustificabilità del ritardo, non costituisce "condicio sine qua non" ai fini della configurabilità dell'illecito.Leggi di più...
- sussistenza·
- ritardo nel deposito di provvedimenti·
- esclusione·
- eventuali cause di giustificazione·
- sanzione minima applicabile·
- applicabilità·
- art. 32 bis del d.lgs. n. 109 del 2006·
- condizione dell'illecito·
- censura·
- ultrattività·
- art. 2, lett. q), del d.lgs. n. 109 del 2006·
- difetto di laboriosità·
- condotte esauritesi anteriormente al 19 giugno 2006·
- condizioni·
- illeciti disciplinari
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27172Massima: […] Tale principio, in particolare, non è invocabile, in riferimento al nuovo regime della responsabilità disciplinare introdotto dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis, inserito dall'art. 1, comma terzo, lettera q), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il quale, nel far salvo il principio che la nuova normativa si applica solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, si limita a stabilire che per i procedimenti promossi successivamente, ma aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore, continua ad applicarsi la normativa precedente, solo se più favorevole.Massima: In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine di un anno dalla richiesta del P.G., entro il quale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, deve intervenire a pena di estinzione la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non trova applicazione, in forza del principio generale "tempus regit actum", nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione (peraltro modificata dall'art. 1, comma terzo, lettera g), della legge 24 ottobre 2006, n. 269).Leggi di più...
- esclusione·
- conseguenze·
- fondamento·
- condizioni·
- necessità·
- fattispecie·
- natura amministrativa·
- sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura·
- sussistenza anche in riferimento alle indagini preliminari·
- correlazione fra accusa contestata e sentenza·
- dovere di astensione·
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- intento di assicurarsi un trattamento privilegiato·
- sentenze pronunciate in data anteriore al 19 giugno 2006
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/2013, n. 1771Massima: In base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 17 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la comunicazione all'incolpato dell'avvenuto deposito del fascicolo delle indagini effettuate dal P.G. e delle sue richieste conclusive, con facoltà per il primo di prenderne visione ed estrarne copia ai fini della presentazione di una memoria difensiva, è idonea ad assicurare i diritti di contraddittorio e di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., così escludendosi la necessità di comunicazione all'incolpato anche della data dell'udienza camerale per la decisione sulla richiesta di non luogo a procedere. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- disciplina del codice di procedura civile·
- sufficienza per esercizio del diritto di difesa e contraddittorio·
- ragioni·
- sussistenza·
- esclusione·
- comunicazione all'incolpato e sua facoltà di prenderne visione ed estrarne copia·
- configurabilità·
- possibilità di deposito di memoria difensiva·
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- fattispecie·
- applicabilità·
- limiti·
- deposito del fascicolo delle indagini e richieste del procuratore generale·
- necessità
- 5. TAR Roma, sez. II, sentenza 22/04/2015, n. 5846Provvedimento: […] In sostanza - considerata la inequivoca volontà legislativa di non estendere l'applicazione del d.lgs. n. 109 del 2006 ai magistrati amministrativi e ritenuto, ovviamente, non ipotizzabile l'assenza di una regolamentazione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati amministrativi - il rinvio contenuto nell'art. 32 l. n. 186 del 1982, originariamente da qualificarsi come rinvio mobile alle norme dettate per i magistrati ordinari, […]Leggi di più...
- art. 30 d.lgs. n. 109 del 2006·
- magistrati amministrativi·
- sospensione necessaria del procedimento disciplinare·
- art. 18 R.d.lgs. n. 511 del 1946·
- motivazione dei provvedimenti disciplinari·
- trasferimento d'ufficio·
- tipizzazione degli illeciti disciplinari·
- prevedibilità delle norme·
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- giusto procedimento·
- rinvio mobile e rinvio fisso·
- principio di legalità·
- violazione dei doveri d'ufficio·
- legittimità costituzionale·
- sanzioni disciplinari