Articolo 43 del Regio decreto-legislativo 31 maggio 1946, n. 511
Articolo 42
Versione
7 luglio 1946
Art. 43. (Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili)

Sono abrogati i titoli sesto, settimo ed ottavo dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 31 maggio 1916

UMBERTO

DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato atta Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 283. - FRASCA
Entrata in vigore il 7 luglio 1946
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