Art. 43. (Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili)
Sono abrogati i titoli sesto, settimo ed ottavo dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 1916
UMBERTO
DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato atta Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 283. - FRASCA
Sono abrogati i titoli sesto, settimo ed ottavo dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 31 maggio 1916
UMBERTO
DE GASPERI - TOGLIATTI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato atta Corte dei conti, addi' 9 giugno 1946
Atti dei Governo, registro n. 10, foglio n. 283. - FRASCA