Art. 29. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
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7 luglio 1946
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19 giugno 2006
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Giurisprudenza • 16
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/07/2008, n. 20590Massima: Posto che in tema di ricorso per cassazione avverso le decisioni della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della magistratura, la disciplina introdotta dall'art. 24 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in forza della quale il ricorso va proposto "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale", si applica, […]Leggi di più...
- disciplina prevista dall'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006·
- configurabilità·
- individuazione della disciplina applicabile·
- riferimento allo specifico procedimento relativo alla misura cautelare·
- applicabilità ai procedimenti promossi dopo l'entrata in vigore del predetto d.lgs. (art. 32 bis)·
- disciplina della magistratura·
- ordinamento giudiziario·
- procedimento disciplinare·
- impugnazioni
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27172Massima: […] Tale principio, in particolare, non è invocabile, in riferimento al nuovo regime della responsabilità disciplinare introdotto dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis, inserito dall'art. 1, comma terzo, lettera q), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il quale, nel far salvo il principio che la nuova normativa si applica solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, si limita a stabilire che per i procedimenti promossi successivamente, ma aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore, continua ad applicarsi la normativa precedente, solo se più favorevole.Massima: In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine di un anno dalla richiesta del P.G., entro il quale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, deve intervenire a pena di estinzione la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non trova applicazione, in forza del principio generale "tempus regit actum", nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione (peraltro modificata dall'art. 1, comma terzo, lettera g), della legge 24 ottobre 2006, n. 269).Leggi di più...
- esclusione·
- conseguenze·
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- condizioni·
- necessità·
- fattispecie·
- natura amministrativa·
- sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura·
- sussistenza anche in riferimento alle indagini preliminari·
- correlazione fra accusa contestata e sentenza·
- dovere di astensione·
- illecito disciplinare·
- configurabilità·
- intento di assicurarsi un trattamento privilegiato·
- sentenze pronunciate in data anteriore al 19 giugno 2006
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/10/2007, n. 22954Massima: È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dell'art. 32 bis del d.lgs n. 109 del 2006 (norma transitoria che prevede che le disposizioni contenute nel d.lgs si applicano ai soli procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla data di entrata in vigore) nella parte in cui esclude l'applicabilità del comma primo bis dell'art. 15 medesimo d.lgs ( a norma del quale non può essere promossa l'azione disciplinare decorsi dieci anni dal fatto). […]Leggi di più...
- disciplina transitoria prevista dall'art. 32 bis medesimo d.lgs·
- manifesta infondatezza·
- questione di legittimità costituzionale·
- disciplina della magistratura·
- procedimento disciplinare·
- ordinamento giudiziario
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/2013, n. 1771Massima: In base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 17 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la comunicazione all'incolpato dell'avvenuto deposito del fascicolo delle indagini effettuate dal P.G. e delle sue richieste conclusive, con facoltà per il primo di prenderne visione ed estrarne copia ai fini della presentazione di una memoria difensiva, è idonea ad assicurare i diritti di contraddittorio e di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., così escludendosi la necessità di comunicazione all'incolpato anche della data dell'udienza camerale per la decisione sulla richiesta di non luogo a procedere. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- disciplina del codice di procedura civile·
- sufficienza per esercizio del diritto di difesa e contraddittorio·
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- sussistenza·
- esclusione·
- comunicazione all'incolpato e sua facoltà di prenderne visione ed estrarne copia·
- configurabilità·
- possibilità di deposito di memoria difensiva·
- estensibilità della disciplina del processo penale al procedimento disciplinare·
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- applicabilità·
- limiti·
- deposito del fascicolo delle indagini e richieste del procuratore generale·
- necessità
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/2009, n. 2732Massima: […] allorché dal contenuto della sentenza emerga che esse non abbiano avuto alcun rilievo ai fini del "decisum". (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso proposto nei confronti di alcune affermazioni rese nel corso dell'udienza disciplinare dal Presidente e da alcuni componenti della Sezione che, su richiesta del difensore dell'incolpato, avevano dichiarato che la medesima udienza si svolgeva secondo le formalità di cui all'art. 18 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nonostante la medesima fosse disciplinata dalle regole procedimentali di cui all'art. 34 del d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 e dalle richiamate norme del codice di procedura penale del 1930).Massima: In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la disciplina processuale di cui all'art. 32 bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, introdotta dall'art. 1, comma 3, della legge 24 ottobre 2006, n. 269, non può essere applicata retroattivamente, in modo tale da travolgere gli effetti degli atti che si siano già prodotti al momento della sua entrata in vigore. […]Leggi di più...
- esclusione·
- fondamento·
- fattispecie·
- manifesta infondatezza·
- preclusione del procedimento disciplinare·
- autonoma impugnabilità·
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- nullità·
- disciplina processuale·
- identità di fatti contestati in sede disciplinare·
- disciplina di cui al r.d. lgs. n. 511 del 1946·
- genericità dell'addebito·
- conseguenze·
- condizioni·
- decreto di archiviazione in sede penale