Art. 21. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
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7 luglio 1946
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19 giugno 2006
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27172Massima: […] Tale principio, in particolare, non è invocabile, in riferimento al nuovo regime della responsabilità disciplinare introdotto dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis, inserito dall'art. 1, comma terzo, lettera q), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il quale, nel far salvo il principio che la nuova normativa si applica solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, si limita a stabilire che per i procedimenti promossi successivamente, ma aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore, continua ad applicarsi la normativa precedente, solo se più favorevole.Massima: In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine di un anno dalla richiesta del P.G., entro il quale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, deve intervenire a pena di estinzione la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non trova applicazione, in forza del principio generale "tempus regit actum", nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione (peraltro modificata dall'art. 1, comma terzo, lettera g), della legge 24 ottobre 2006, n. 269).Leggi di più...
- esclusione·
- conseguenze·
- fondamento·
- condizioni·
- necessità·
- fattispecie·
- natura amministrativa·
- sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura·
- sussistenza anche in riferimento alle indagini preliminari·
- correlazione fra accusa contestata e sentenza·
- dovere di astensione·
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- configurabilità·
- intento di assicurarsi un trattamento privilegiato·
- sentenze pronunciate in data anteriore al 19 giugno 2006
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/10/2007, n. 20603Massima: In tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poiché secondo l'art. 366 bis cod. proc. civ., […]Massima: In tema di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, a seguito del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 e della legge 24 ottobre 2006, n. 269, le sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 2006, […]Leggi di più...
- procedimenti disciplinari promossi anteriormente al 19 giugno 2006·
- sentenze pronunziate dalla sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura·
- applicabilità dell'art. 366 bis cod. proc. civ·
- individuazione·
- impugnazioni·
- vizi di motivazione·
- criteri·
- sentenze pubblicate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40·
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- efficacia decorrente dal 19 giugno 2006·
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/2013, n. 1771Massima: In base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 17 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la comunicazione all'incolpato dell'avvenuto deposito del fascicolo delle indagini effettuate dal P.G. e delle sue richieste conclusive, con facoltà per il primo di prenderne visione ed estrarne copia ai fini della presentazione di una memoria difensiva, è idonea ad assicurare i diritti di contraddittorio e di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., così escludendosi la necessità di comunicazione all'incolpato anche della data dell'udienza camerale per la decisione sulla richiesta di non luogo a procedere. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- disciplina del codice di procedura civile·
- sufficienza per esercizio del diritto di difesa e contraddittorio·
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- comunicazione all'incolpato e sua facoltà di prenderne visione ed estrarne copia·
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- estensibilità della disciplina del processo penale al procedimento disciplinare·
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- deposito del fascicolo delle indagini e richieste del procuratore generale·
- necessità
- 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 22/04/2015, n. 5846Provvedimento: […] In sostanza - considerata la inequivoca volontà legislativa di non estendere l'applicazione del d.lgs. n. 109 del 2006 ai magistrati amministrativi e ritenuto, ovviamente, non ipotizzabile l'assenza di una regolamentazione dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati amministrativi - il rinvio contenuto nell'art. 32 l. n. 186 del 1982, originariamente da qualificarsi come rinvio mobile alle norme dettate per i magistrati ordinari, […]Leggi di più...
- art. 30 d.lgs. n. 109 del 2006·
- magistrati amministrativi·
- sospensione necessaria del procedimento disciplinare·
- art. 18 R.d.lgs. n. 511 del 1946·
- motivazione dei provvedimenti disciplinari·
- trasferimento d'ufficio·
- tipizzazione degli illeciti disciplinari·
- prevedibilità delle norme·
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- giusto procedimento·
- rinvio mobile e rinvio fisso·
- principio di legalità·
- violazione dei doveri d'ufficio·
- legittimità costituzionale·
- sanzioni disciplinari
- 5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/12/2015, n. 5572Provvedimento: […] Il Tar ha quindi escluso che si fosse al cospetto di alcuna violazione di legge, quanto alla normativa applicabile, in quanto i provvedimenti impugnati erano stati adottati in ragione delle norme di cui alla legge n. 186 del 1982, recante l'ordinamento della giurisdizione amministrativa, dell'art. 30 del d.lgs. n. 109 del 2006 e degli artt. 18, 19 e 21 del regio decreto n. 511 del 1946.Leggi di più...
- sanzione disciplinare·
- sospensione del procedimento disciplinare·
- art. 59 del D.P.R. n. 916 del 1958·
- azione penale·
- art. 30 del d.lgs. n. 109 del 2006·
- identità del fatto addebitato·
- principio di legalità·
- violazione dei doveri d'ufficio·
- legittimità costituzionale·
- giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione·
- obbligo di riserbo