Articolo 14 del Regio decreto-legislativo 31 maggio 1946, n. 511
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7 luglio 1946
Art. 14. (Poteri di sorveglianza sui magistrati giudicanti)

Il primo presidente della Corte Suprema di cassazione esercita la sorveglianza sugli uffici e sui magistrati della Corte.
Il primo presidente della Corte di appello esercita la sorveglianza sugli uffici del distretto comprese le sezioni distaccate e sui magistrati della Corte medesima, dei tribunali, delle preture e degli uffici di conciliazione del distretto e delle circoscrizioni delle sezioni distaccate.
Il presidente della sezione distaccata esercita la sorveglianza sugli Uffici e sui magistrati giudicanti compresi nella circoscrizione della sezione.
Il presidente del tribunale esercita la sorveglianza, oltre che sugli uffici e sui magistrati del tribunale, anche su quelli del tribunale dei minorenni, delle preture, e degli uffici di conciliazione del circondario.
Il pretore esercita la sorveglianza su tutti i magistrati del suo ufficio e sui conciliatori del mandamento.
Entrata in vigore il 7 luglio 1946
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