Art. 37. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
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7 luglio 1946
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19 giugno 2006
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Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27172Massima: […] Tale principio, in particolare, non è invocabile, in riferimento al nuovo regime della responsabilità disciplinare introdotto dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis, inserito dall'art. 1, comma terzo, lettera q), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il quale, nel far salvo il principio che la nuova normativa si applica solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, si limita a stabilire che per i procedimenti promossi successivamente, ma aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore, continua ad applicarsi la normativa precedente, solo se più favorevole.Massima: In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine di un anno dalla richiesta del P.G., entro il quale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, deve intervenire a pena di estinzione la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non trova applicazione, in forza del principio generale "tempus regit actum", nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione (peraltro modificata dall'art. 1, comma terzo, lettera g), della legge 24 ottobre 2006, n. 269).Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/09/2014, n. 20570Provvedimento: […] Il giudice disciplinare ha premesso che il carattere di impugnazione straordinaria della revisione, tesa a provocare un nuovo processo, distinto ed autonomo rispetto a quello in cui si è formato il titolo impugnato, comporta la sottoposizione dell'istanza alla normativa vigente all'atto della sua proposizione, in conformità del principio generale tempus regit actum, con conseguente applicabilità, non già del R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, art. 37, ma del D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 25 e art. 629 vigente c.p.c. e segg..Leggi di più...
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/2013, n. 1771Massima: In base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 17 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la comunicazione all'incolpato dell'avvenuto deposito del fascicolo delle indagini effettuate dal P.G. e delle sue richieste conclusive, con facoltà per il primo di prenderne visione ed estrarne copia ai fini della presentazione di una memoria difensiva, è idonea ad assicurare i diritti di contraddittorio e di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., così escludendosi la necessità di comunicazione all'incolpato anche della data dell'udienza camerale per la decisione sulla richiesta di non luogo a procedere. […]Leggi di più...
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- 4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/09/2021, n. 6262Provvedimento: […] n. 111, recante Modifiche alle norme sull'Ordinamento giudiziario”), avrebbe ecceduto rispetto ai limiti del compito ad essa demandato dall'art. 11 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, […] Ed invero, concentrando l'attenzione sul Capo XX della più volta citata circolare nr. 20691 del 2007, può innanzi tutto osservarsi che il suo punto 1.2 ribadisce l'opzione legislativa, già espressa dalla norma primaria di cui al più volte citato art. 5, comma 2, […] Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), […]Leggi di più...
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- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/01/2007, n. 17Massima: In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'art. 32 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, introdotto dall'art. 1 comma 3 lett. q della legge n. 269 del 2006, deriva che soltanto se il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina (verificatasi il 19 giugno 2006), ma per fatti commessi precedentemente, […]Leggi di più...
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