Articolo 4 del Regio decreto-legislativo 31 maggio 1946, n. 511
Articolo 3Articolo 5
Versione
7 luglio 1946
Art. 4. (Formalita' per il parere del Consiglio superiore
e dei Consigli giudiziari)

Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, della richiesta e dei motivi e' data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore o al Consiglio giudiziario, e puo' presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.
Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al precedente comma.
Entrata in vigore il 7 luglio 1946
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente