Articolo 39 del Regio decreto-legislativo 31 maggio 1946, n. 511
Articolo 38Articolo 40
Versione
7 luglio 1946
Art. 39. (Funzioni del pubblico ministero)

L'art. 69 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , e' sostituito dal seguente:
"Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce".
Entrata in vigore il 7 luglio 1946
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