Art. 33. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 FEBBRAIO 2006, N. 109))
Versione
7 luglio 1946
7 luglio 1946
>
Versione
19 giugno 2006
19 giugno 2006
Commentari • 0
Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/12/2006, n. 27172Massima: […] Tale principio, in particolare, non è invocabile, in riferimento al nuovo regime della responsabilità disciplinare introdotto dal d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 32 bis, inserito dall'art. 1, comma terzo, lettera q), della legge 24 ottobre 2006, n. 269, il quale, nel far salvo il principio che la nuova normativa si applica solo ai procedimenti disciplinari promossi a decorrere dalla sua entrata in vigore, si limita a stabilire che per i procedimenti promossi successivamente, ma aventi ad oggetto fatti commessi in epoca anteriore, continua ad applicarsi la normativa precedente, solo se più favorevole.Massima: In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, il termine di un anno dalla richiesta del P.G., entro il quale, ai sensi dell'art. 15, comma secondo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, deve intervenire a pena di estinzione la sentenza della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, non trova applicazione, in forza del principio generale "tempus regit actum", nel caso in cui la sentenza sia stata pronunciata in data anteriore all'entrata in vigore della predetta disposizione (peraltro modificata dall'art. 1, comma terzo, lettera g), della legge 24 ottobre 2006, n. 269).Leggi di più...
- esclusione·
- conseguenze·
- fondamento·
- condizioni·
- necessità·
- fattispecie·
- natura amministrativa·
- sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura·
- sussistenza anche in riferimento alle indagini preliminari·
- correlazione fra accusa contestata e sentenza·
- dovere di astensione·
- illecito disciplinare·
- configurabilità·
- intento di assicurarsi un trattamento privilegiato·
- sentenze pronunciate in data anteriore al 19 giugno 2006
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/2013, n. 1771Massima: In base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata dell'art. 17 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, la comunicazione all'incolpato dell'avvenuto deposito del fascicolo delle indagini effettuate dal P.G. e delle sue richieste conclusive, con facoltà per il primo di prenderne visione ed estrarne copia ai fini della presentazione di una memoria difensiva, è idonea ad assicurare i diritti di contraddittorio e di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost., così escludendosi la necessità di comunicazione all'incolpato anche della data dell'udienza camerale per la decisione sulla richiesta di non luogo a procedere. […]Leggi di più...
- conseguenze·
- disciplina del codice di procedura civile·
- sufficienza per esercizio del diritto di difesa e contraddittorio·
- ragioni·
- sussistenza·
- esclusione·
- comunicazione all'incolpato e sua facoltà di prenderne visione ed estrarne copia·
- configurabilità·
- possibilità di deposito di memoria difensiva·
- estensibilità della disciplina del processo penale al procedimento disciplinare·
- fattispecie·
- applicabilità·
- limiti·
- deposito del fascicolo delle indagini e richieste del procuratore generale·
- necessità
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/02/2009, n. 2732Massima: […] allorché dal contenuto della sentenza emerga che esse non abbiano avuto alcun rilievo ai fini del "decisum". (Nella specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso proposto nei confronti di alcune affermazioni rese nel corso dell'udienza disciplinare dal Presidente e da alcuni componenti della Sezione che, su richiesta del difensore dell'incolpato, avevano dichiarato che la medesima udienza si svolgeva secondo le formalità di cui all'art. 18 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, nonostante la medesima fosse disciplinata dalle regole procedimentali di cui all'art. 34 del d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 e dalle richiamate norme del codice di procedura penale del 1930).Massima: In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, la disciplina processuale di cui all'art. 32 bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, introdotta dall'art. 1, comma 3, della legge 24 ottobre 2006, n. 269, non può essere applicata retroattivamente, in modo tale da travolgere gli effetti degli atti che si siano già prodotti al momento della sua entrata in vigore. […]Leggi di più...
- esclusione·
- fondamento·
- fattispecie·
- manifesta infondatezza·
- preclusione del procedimento disciplinare·
- autonoma impugnabilità·
- applicazione retroattiva·
- nullità·
- disciplina processuale·
- identità di fatti contestati in sede disciplinare·
- disciplina di cui al r.d. lgs. n. 511 del 1946·
- genericità dell'addebito·
- conseguenze·
- condizioni·
- decreto di archiviazione in sede penale
- 4. Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/07/2016, n. 39452Provvedimento: […] La formulazione letterale dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen., così come modificata dall'art. 26 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, pone in rilievo, attraverso l'utilizzo della forma verbale "può", […] I presupposti dell'ordine di deporre, infatti, traducono sul piano legislativo la delicata opera di bilanciamento fra interessi costituzionali (libertà di informazione e accertamento dei fatti e delle responsabilità) che il Giudice deve effettuare in relazione alle fattispecie di segreto, nella prospettiva di individuare una soluzione improntata alla ragionevolezza e idonea ad assicurare, nel caso concreto, […]Leggi di più...
- esclusione·
- fondamento·
- omissione·
- invito a comparire per rendere interrogatorio·
- fattispecie·
- avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato·
- nullità·
- nozione di danno ingiusto·
- delitti·
- reati contro la pubblica amministrazione·
- dei pubblici ufficiali·
- giudizio immediato·
- procedimenti speciali·
- abuso di ufficio
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 04/01/2007, n. 17Massima: In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'art. 32 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, introdotto dall'art. 1 comma 3 lett. q della legge n. 269 del 2006, deriva che soltanto se il procedimento disciplinare nei confronti del magistrato sia stato promosso dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina (verificatasi il 19 giugno 2006), ma per fatti commessi precedentemente, […]Leggi di più...
- fattispecie·
- nuova disciplina dettata dal d.lgs. n. 109 del 2006·
- configurabilità·
- fondamento·
- termine di decadenza di un anno ex art. 59 del d. p.r. n. 916 del 1959·
- comportamento del magistrato·
- limiti·
- applicabilità retroattiva in caso di "favor rei"·
- inapplicabilità in caso di pendenza del procedimento penale nei confronti del magistrato·
- disciplina della magistratura·
- ordinamento giudiziario·
- procedimento disciplinare