Articolo 1 del Regio decreto-legislativo 31 maggio 1946, n. 511
Articolo 2
Versione
7 luglio 1946
Art. 1. (Disposizione generale)

I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilita' o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.
Entrata in vigore il 7 luglio 1946
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente