Art. 1. (Disposizione generale)
I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilita' o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.
I magistrati non possono essere privati delle funzioni e dello stipendio, collocati in aspettativa, in disponibilita' o a riposo, oppure essere destinati ad altra sede o ad altre funzioni, se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.