Articolo 7 della Legge 27 maggio 1991, n. 165
Articolo 6Articolo 8
Versione
16 giugno 1991
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Versione
8 giugno 2017
Art. 7. 1. Coloro che esercitano la potesta' parentale o la tutela sul minore, il direttore dell'istituto di assistenza pubblico o privato in cui il minore e' ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 , sono responsabili dell'ottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni di cui alla presente legge.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 GIUGNO 2017, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2017, N. 119)) .
3. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi competenti in base alla normativa regionale.
Entrata in vigore il 8 giugno 2017
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