Articolo 2 del Decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354
Articolo 1Articolo 3
Versione
4 novembre 1997
Art. 2. Legittimazione processuale 1. Dopo l' articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, e' inserito il seguente:
"Art. 32-ter. - 1. Lo Stato e la provincia autonoma di Bolzano sono legittimati ad agire in giudizio anche innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria avverso gli atti lesivi del principio di parita' tra i gruppi linguistici posto a tutela delle minoranze linguistiche se tali atti siano posti in essere da enti pubblici e societa' di diritto privato, soggetti all'osservanza delle disposizioni sull'uso delle lingue e sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici dei posti esistenti in provincia di Bolzano.".
Entrata in vigore il 4 novembre 1997
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