Articolo 26 del Decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354
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Versione
4 novembre 1997
Art. 26. Commissioni tributarie 1. Dopo l' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 , e' inserito il seguente:
"Art. 41-bis. - 1. Per la nomina dei giudici tributari delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado di Bolzano, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , e successive modificazioni, e' richiesto quale requisito l'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca previsto dall'articolo 4, terzo comma, numero 4), del presente decreto ovvero, per i componenti nominati in base al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , ed in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 , l'attestato conseguito secondo le disposizioni della legge 23 ottobre 1961, n. 1165 , riferito alla carriera direttiva.
2. Le commissioni di cui al comma 1 devono esser composte in misura paritetica da giudici appartenenti al gruppo linguistico italiano e tedesco.
3. Gli attuali componenti delle commissioni tributarie non possono essere confermate alla scadenza del loro incarico se non sono in possesso degli attestati di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1. Detti componenti non possono, in ogni caso, continuare a svolgere le funzioni di giudice delle commissioni tributarie oltre la data di scadenza indicata nell'attuale decreto di nomina se non in possesso dei predetti attestati di bilinguismo.
4. Per i provvedimenti attinenti ai giudici tributari di 1 e 2 grado di Bolzano alle sedute del consiglio di presidenza della giustizia tributaria partecipa con voto consultivo un rappresentante eletto dai giudici tributari di Bolzano, che sia gia' in possesso dell'attestato di cui al comma 1, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
5. Ferme restando per il personale amministrativo delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado di Bolzano le disposizioni del presente decreto, detto personale deve comunque essere in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui all'articolo 4 corrispondente al titolo di studio che era stato richiesto per l'accesso al profilo professionale rivestito.
6. E' istituito il ruolo locale del personale delle segreterie delle commissioni tributarie di 1 e 2 grado in provincia di Bolzano, di cui alle tabelle allegate al presente decreto contrassegnate con i numeri 25 e 26.".
Note all'art. 26:
- Il testo dell' art. 41 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' il seguente:
"Art. 41. - I posti degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano vacanti alla data del 20 gennaio 1972, e quelli resisi vacanti fino all'entrata in vigore del presente decreto, sono messi a concorso per esame al quale possono partecipare concorrenti che, alla data del bando, non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di eta', ferme restando le generali deroghe previste dalla legge".
- Il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, supplemento ordinario.
- L' art. 4 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 , e' citato nella nota all'art. 1.
- Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n, 292, supplemento ordinario n. 2.
- La legge 23 ottobre 1961, n. 1165 , e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1961, n. 284.
Entrata in vigore il 4 novembre 1997
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