Articolo 22 della Legge 25 luglio 1952, n. 915
Articolo 21Articolo 23
Versione
1 agosto 1952
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Versione
12 novembre 1960
Art. 22. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 OTTOBRE 1960, N. 1183))
Entrata in vigore il 12 novembre 1960
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