Art. 3. 1. Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:
a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ;
b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di concessione edilizia;
c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22;
d) 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di licenza edilizia.
a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera a) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ;
b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera b) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di concessione edilizia;
c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera c) dell'art. 22;
d) 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera b), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera d) dell'art. 22, se la costruzione e' stata realizzata sulla base di licenza edilizia.