Art. 20.
1. Il rendiconto previsto dall'art. 44 della legge e' trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana al Ministro dell'interno entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.
1. Il rendiconto previsto dall'art. 44 della legge e' trasmesso dalla Conferenza episcopale italiana al Ministro dell'interno entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio.