Articolo 17 del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 16Articolo 18
Versione
20 febbraio 1987
Art. 17.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1987 il trattamento tributario delle remunerazioni erogate ai sacerdoti che svolgono servizio in favore delle diocesi e' regolato ai sensi dell'art. 25 della legge e del presente articolo.
2. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli istituti diocesani, determina entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le remunerazioni sono state corrisposte, secondo la tabella delle aliquote in vigore per il relativo periodo di imposta, l'ammontare dell'imposta dovuta da ciascun soggetto indicato dagli istituti diocesani applicando, a richiesta dell'interessato, le detrazioni d'imposta di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , e successive modificazioni, ove spettanti. Il versamento delle ritenute e' effettuato, annualmente, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma entro il 15 aprile successivo alla determinazione dell'imposta dovuta e con le modalita' stabilite nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni.
3. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero rilascia ai soggetti di cui al comma 1, il certificato previsto dall' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, entro il termine indicato dall'art. 16, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114 . Nel certificato deve essere indicato l'istituto diocesano che gestisce la posizione retributiva del soggetto interessato.
4. L'Istituto centrale per il sostentamento del clero e' altresi' tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 7 e 9, quarto comma, del decreto indicato al comma 3, intendendosi per pagamenti fatti nell'anno precedente l'importo delle remunerazioni corrisposte e comunicate ai sensi del comma 2.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1987
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