Articolo 39 del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 38Articolo 40
Versione
20 febbraio 1987
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Versione
15 ottobre 1999
Art. 39.
((1. Il Presidente della fabbriceria trasmette al prefetto entro il 30 novembre dell'anno precedente il bilancio di previsione dell'anno successivo. Inoltre trasmette al prefetto entro il 31 marzo di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, prima dell'invio al prefetto, debbono essere approvati dal consiglio.))
2. Il prefetto, sentito il vescovo diocesano, puo' formulare osservazioni entro trenta giorni.
3. Il prefetto, qualora siano accertate, anche a mezzo di ispezioni dallo stesso disposte, gravi irregolarita' nell'amministrazione ovvero l'impossibilita' per la fabbriceria di continuare a funzionare:
a) ove ricorrano motivi di urgente necessita' puo', sentito il vescovo diocesano, sospendere la fabbriceria affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario;
b) in ogni caso riferisce al Ministro dell'interno, il quale, sentito il vescovo diocesano ed udito il Consiglio di Stato, puo' sciogliere la fabbriceria e nominare un commissario straordinario.
4. Nel caso previsto dalla lettera b) del comma 3, l'amministrazione straordinaria non puo' eccedere il termine di sei mesi, prorogabile, in casi eccezionali, fino ad un anno, termine entro il quale la fabbriceria deve essere ricostituita.
Entrata in vigore il 15 ottobre 1999
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