Articolo 12 del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 11Articolo 13
Versione
20 febbraio 1987
Art. 12.

1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei mutamenti previsti dall'art. 19, comma primo, della legge si provvede su domanda dell'autorita' ecclesiastica che li ha disposti o approvati, ovvero del legale rappresentante dell'ente con l'assenso dell'autorita' ecclesiastica.
2. La domanda e' indirizzata al Ministro dell'interno con l'indicazione dei motivi che hanno reso necessario o utile il mutamento. Essa e' corredata da copia autentica del provvedimento ecclesiastico che ha disposto o approvato il mutamento, e da copia autentica della eventuale delibera degli organi dell'ente.
3. La domanda e' presentata al prefetto della provincia in cui l'ente ha sede.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1987