Articolo 27 del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 26Articolo 28
Versione
20 febbraio 1987
Art. 27.

1. Sono sottoposti al consiglio di amministrazione del Fondo edifici di culto, oltre agli atti indicati da disposizioni di leggi e di regolamenti:
a) i progetti di bilancio preventivo e le proposte di variazione in corso di esercizio;
b) i programmi di massima concernenti la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione del patrimonio;
c) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione;
d) la determinazione, nei casi non previsti dagli articoli 61, 62 e 63 della legge, delle modalita' e delle misure delle liquidazioni e affrancazioni;
e) le determinazioni relative all'applicazione degli articoli 65, 67 e 70 della legge;
f) ogni altra questione sulla quale il Ministro dell'interno ritenga opportuno sentire il consiglio stesso.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1987