Articolo 32 del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
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Versione
20 febbraio 1987
Art. 32.

1. Il prefetto provvede alla ordinaria amministrazione dei beni del Fondo edifici di culto esistenti nella provincia ed alla riscossione dei crediti.
2. I pagamenti in favore del Fondo edifici di culto vengono effettuati mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale, che ne cura l'accreditamento alla contabilita' speciale intestata al prefetto della provincia.
3. Al termine di ogni trimestre le somme riscosse sono trasferite a cura del prefetto alla Direzione generale degli affari dei culti mediante vaglia del Tesoro, corredato da un prospetto indicante:
a) i debitori;
b) la natura e l'entita' del debito;
c) l'ammontare delle somme versate;
d) il periodo cui si riferisce il versamento;
e) l'imputazione al capitolo di entrata del bilancio del Fondo edifici di culto.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1987