Articolo 35 del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
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20 febbraio 1987
Art. 35.

1. Le fabbricerie delle chiese cattedrali e di quelle dichiarate di rilevante interesse storico o artistico sono composte da sette membri, nominati per un triennio, due dal vescovo diocesano e cinque dal Ministro dell'interno sentito il vescovo stesso. Esse sono rette da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il vescovo diocesano.
2. Le altre fabbricerie sono composte dal parroco o rettore della chiesa e da altri quattro membri nominati per un triennio dal prefetto, d'intesa con il vescovo diocesano. Esse sono rette da un proprio regolamento approvato dal prefetto sentito il vescovo diocesano.
3. Il presidente e' eletto tra i membri della fabbriceria a norma dello statuto o regolamento ed e' nominato con decreto del Ministro dell'interno o del prefetto, secondo la distinzione di cui ai commi 1 e 2.
4. Tutti i componenti prestano la loro opera gratuitamente.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1987
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