Articolo 41 del Regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 40Articolo 42
Versione
20 febbraio 1987
Art. 41.

1. La fabbriceria, che sia persona giuridica, continua ad amministrare i beni di sua proprieta' e quelli di cui all'art. 37, anche se la chiesa perde la personalita' giuridica a norma dell'art. 30 della legge o per altra causa. Alla soppressione della fabbriceria che non disponga piu' di tali beni si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno d'intesa col vescovo diocesano, udito il Consiglio di Stato.
2. La fabbriceria, che non sia persona giuridica, cessa di esistere se la chiesa perde la personalita' giuridica ovvero se non vi sono piu' beni da amministrare a norma dell'art. 37. L'estinzione e' accertata con decreto del Ministro dell'interno.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1987
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