Articolo 12 - Convenzione della Legge 22 maggio 1974, n. 357
Articolo 11Articolo 13
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5 settembre 1974
Articolo 12

Il numero di minori che lo stesso adottante puo' adottare non sara' limitato dalla legge.
La legge non potra' impedire a chicchessia di adottare un minore per il fatto di avere o di potere avere un figlio legittimo.
Non potra' essere vietata dalla legge a chicchessia l'adozione del proprio figlio illegittimo qualora tale adozione migliori la posizione giuridica del minore.

Entrata in vigore il 5 settembre 1974
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